Art. 12.

  Fanno parte del Consiglio:
    1) il presidente;
    2) il vice presidente;
    3) due rappresentanti del Ministero delle finanze;
    4) due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;
    5) un rappresentante del Ministero del tesoro;
    6) cinque esperti;
    7)  un  dirigente  o impiegato e un operaio in servizio dell'Ente
Nazionale Idrocarburi e delle societa' da esso controllate, designati
dai  dipendenti  stessi, secondo le modalita' che saranno fissate dal
Ministro per l'industria e commercio.
  Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, per
le  categorie da 1 a 60, dei Ministri per il tesoro, per le finanze e
per l'industria e commercio. Essi durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati.
  Nelle  deliberazioni  del  Consiglio prevale, in caso di parita' di
voti, quello del presidente.