Art. 13.

  Fanno parte della Giunta esecutiva:
    1)   il   presidente  e  il  vice  presidente  del  Consiglio  di
amministrazione;
    2)  tre  consiglieri,  nominati  con  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei Ministri su proposti dei Ministri per le finanze e per
l'industria e commercio.