Art. 19.

  In  caso  di  gravi irregolarita', con decreto del Presidente della
Repubblica,  sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta dei
Ministri  per  le  finanze,  per  il  tesoro  e  per l'industria e il
commercio, l'amministrazione dell'Ente puo' essere sciolta.
  In  tal  caso i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta
esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario.
  Entro  sei  mesi  dall'inizio  delle  funzioni  commissariali, deve
essere  ricostituito  il Consiglio d'amministrazione. Il termine puo'
essere  prorogato  di  altri  sei mesi con decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per
il tesoro e per l'industria e commercio