Art. 22.

  Gli  utili  netti  annuali  risultanti dal conto profitti e perdite
sono ripartiti come segue:
    il  20  per cento alla formazione del fondo di riserva ordinario,
regolato dalle norme statutarie;
    il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche
e   tecniche  con  particolare  riguardo  al  settore  industriale  e
minerario  degli  idrocarburi liquidi e gassosi e per la preparazione
di giovani o di tecnici alle carriere relative al settore stesso;
    il 65 per cento allo Stato.
  Nei  primi  tre  anni di esercizio la quota riservata allo Stato e'
portata in aumento del fondo di dotazione previsto dall'art. 7.