Art. 23.

  Le  opere necessarie all'attuazione dei compiti affidati all'Ente e
alle  societa' di cui all'art. 3 sono dichiarate di pubblica utilita'
a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive
modificazioni e integrazioni.
  Le  opposizioni  circa  la  necessita'  e  le modalita' delle opere
stesse sono decise in via amministrativa dal Ministro per l'industria
e il commercio.
  Su  richiesta dell'Ente o delle societa' di cui all'art. 3, a se vi
sia  urgenza,  il  Ministro per l'industria e commercio puo' ordinare
l'occupazione  dei  beni  indispensabili per l'esecuzione dei lavori,
determinare provvisoriamente l'indennita' e disporne il deposito.