Art. 23. Le opere necessarie all'attuazione dei compiti affidati all'Ente e alle societa' di cui all'art. 3 sono dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni. Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle opere stesse sono decise in via amministrativa dal Ministro per l'industria e il commercio. Su richiesta dell'Ente o delle societa' di cui all'art. 3, a se vi sia urgenza, il Ministro per l'industria e commercio puo' ordinare l'occupazione dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori, determinare provvisoriamente l'indennita' e disporne il deposito.