Art. 26.

  L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le societa'
da  esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una
quota  di  abbonamento  di  dieci  centesimi  per  ogni cento lire di
capitale mutuato.
  Gli  atti  compiuti  dall'Ente  nel primo triennio dalla entrata in
vigore  della  presente  legge  per  il  conseguimento  delle proprie
finalita', quelli da esso conclusi con le societa' controllate per il
riassetto  e  la  riorganizzazione  previsti nell'art. 4, nonche' gli
atti  conclusi  per  lo  stesso  scopo  fra  le societa' medesime con
l'intervento  dell'Ente,  saranno  soggetti soltanto alla tassa fissa
minima  di  registro  e  ipotecaria  e  saranno  esenti da ogni altro
tributo,  salvi  gli  emolumenti  dovuti ai conservatori dei registri
immobiliari  nonche'  i  diritti  e  i compensi spettanti agli uffici
finanziari.