Art. 27.

  Sono  abrogati  l'art.  6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n.
556,  e  i  successivi  provvedimenti  legislativi  con i quali venne
affidato all'Azienda generale italiana petroli e prorogato l'incarico
di eseguire ricerche petrolifere in Italia e nelle colonie.
  Entro  un  anno dalla entrata in vigore della presente legge l'Ente
provvedera'  alla  liquidazione  dei  conti di dare ed avere relativi
alla  attivita'  svolta  dall'Azienda  predetta in esecuzione di tale
incarico.