Art. 28.

  Per  i  permessi  di  ricerca  e  le  concessioni  di  coltivazione
riferentisi  alle  zone  indicate  nella  tabella  A,  allegata  alla
presente  legge,  accordati  prima  della  sua  entrata in vigore, si
osservano   le   disposizioni   della  legge  per  la  ricerca  e  la
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.
  Entro  un  anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente
Nazionale   Idrocarburi  e  i  permissionari  che  beneficiano  della
disposizione  di  cui  al  precedente  comma  sono tenuti a mettere a
disposizione del Ministero dell'industria e commercio i dati relativi
ai  rilievi  geologici  e  geofisici  effettuati  in  tutte  le  zone
delimitate  nella  tabella  A,  che possano essere comunque utili per
l'elaborazione degli studi geologici.
  Coloro  i  quali  hanno l'esercizio di condotte per il trasporto di
idrocarburi  nelle  zone indicate nella tabella A, prima dell'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  potranno  esercitare le condotte
stesse, salva l'osservanza delle leggi che le riguardano.
  Ai  concessionari  indicati  nel  primo comma del presente articolo
potranno   essere   inoltre   concessi,  nell'interno  delle  singole
concessioni  e comunque entro un raggio non maggiore di 10 chilometri
dalle  stesse, la costruzione e l'esercizio delle condotte necessarie
per il trasporto degli idrocarburi estratti.