Art. 29.

  I  fondi occorrenti per il conferimento di cui al precedente art. 7
saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero
delle finanze.
  Alla   copertura   dell'onere   di   lire  7,5  miliardi  a  carico
dell'esercizio 1951-52 si fara' fronte:
    a)  per  lire  7  miliardi  con  le attivita' nette residue dalla
liquidazione C.I.P. e dalla gestione rimborsi oneri salariali;
    b)   per   lire   500   milioni  con  le  entrate  corrispondenti
all'accertamento   di   un   maggiore  credito  verso  l'A.N.I.C.  in
dipendenza della regolazione dei rapporti finanziari fra la Societa',
stessa e lo Stato, di cui all'art. 5 della convenzione 9 agosto 1948,
approvata con decreto Ministeriale 8 settembre 1948, n. 121792.
  Con  decreti  del  Ministro  per  il  tesoro  sara' provveduto alle
necessarie variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 febbraio 1953

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI
                                                     CAMPILLI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI