Art. 3.

  L'Ente puo' esercitare i compiti indicati negli articoli precedenti
a  mezzo  di  societa'  controllate  o  collegate,  delle  quali puo'
promuovere la costituzione.
  I  compiti  per  i  quali  la  presente legge riconosce l'esclusiva
all'Ente  Nazionale  Idrocarburi debbono essere esercitati a mezzo di
societa'  controllate  dall'Ente stesso, il capitale delle quali puo'
essere  anche  sottoscritto dallo Stato, dagli enti parastatali, e da
societa' con capitale interamente posseduto dagli enti sopraelencati.