Art. 3. L'Ente puo' esercitare i compiti indicati negli articoli precedenti a mezzo di societa' controllate o collegate, delle quali puo' promuovere la costituzione. I compiti per i quali la presente legge riconosce l'esclusiva all'Ente Nazionale Idrocarburi debbono essere esercitati a mezzo di societa' controllate dall'Ente stesso, il capitale delle quali puo' essere anche sottoscritto dallo Stato, dagli enti parastatali, e da societa' con capitale interamente posseduto dagli enti sopraelencati.