Art. 7.

  L'Ente  Nazionale  Idrocarburi  ha un fondo di dotazione di lire 30
miliardi.
  Il  fondo  e'  costituito dai diritti e dai beni trasferiti a norma
dell'art.  5 e da un conferimento dello State per la somma di lire 15
miliardi,  da versarsi per meta' nell'esercizio 1951-52 e per l'altra
meta' per quote uguali nei tre esercizi successivi.