Art. 7. L'Ente Nazionale Idrocarburi ha un fondo di dotazione di lire 30 miliardi. Il fondo e' costituito dai diritti e dai beni trasferiti a norma dell'art. 5 e da un conferimento dello State per la somma di lire 15 miliardi, da versarsi per meta' nell'esercizio 1951-52 e per l'altra meta' per quote uguali nei tre esercizi successivi.