Art. 9.

  Le  obbligazioni  emesse  ai  sensi  dell'articolo  precedente sono
parificate  alle  cartelle  di  credito, comunale e provinciale della
Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di
borsa,  sono  comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione
e'  autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali
depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
  Gli  enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione
e  l'assistenza  nonche'  gli  enti morali sono autorizzati, anche in
deroga  a  disposizioni  di  legge,  di  regolamento o di statuti, ad
investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette.