Art. 12. E' costituito, presso ciascuno degli Istituti di cui al presente capo, un "Fondo speciale" a cui sono attribuiti: a) le somme versate dalla Cassa del Mezzogiorno a termini del successivo art. 19, lettera b); b) gli utili di gestione dei rispettivi Istituti, detratte le somme da attribuire ai partecipanti nella misura percentuale dei fondi di dotazione non superiore al limite che verra' determinato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nonche' una somma da destinare alla costituzione di un fondo a disposizione dei rispettivi Consigli di amministrazione per premi e borse di studio. Al predetto "Fondo speciale" sono addebitate le perdite degli Istituti medesimi emergenti dai rispettivi conti economici, previa autorizzazione del Ministero del tesoro. Saranno altresi' versate: 1) ai "Fondi speciali" presso l'I.S.V.E.I.M.E.R. e l'I.R.F.I.S. le disponibilita' nette che man mano riaffluiranno a seguito della estinzione dei prestiti fatti impiegando i fondi di garanzia costituiti rispettivamente presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonche' i fondi di garanzia costituiti presso le Sezioni suddette a termini degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e legge 30 giugno 1952, n. 763; 2) al "Fondo speciale" presso il C.I.S. le somme versate nel fondo di garanzia costituito presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna a termini degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonche' nel fondo costituito a termini dell'art. 1 della legge 9 maggio 1950, n. 261, come pure la somma che, a termini dell'art. 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, modificato dall'art. 1 della legge 30 giugno 1952, n. 763, avrebbe dovuto essere destinata alla concessione di un nuovo prestito alla Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna, da utilizzarsi per la concessione di finanziamenti ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni. I termini e le modalita' per l'afflusso al "Fondo speciale" delle somme di che ai precedenti numeri 1) e 2) saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le vigenti norme su l'amministrazione e l'impiego dei fondi di garanzia di che ai numeri 1) e 2) non si applicano alla parte dei fondi stessi da versare come sopra ai "Fondi speciali" previsti dal presente articolo. Ferme restando le garanzie che il Tesoro ha assunto per le citate leggi riguardo le operazioni delle Sezioni i di credito industriale dei citati Banchi, i relativi versamenti all'I.S.V.E.I.M.E.R., all'I.R.F.I.S. e al C.I.S. saranno fatti al netto di eventuali perdite.