Art. 13. Le obbligazioni emesse dagli Istituti di cui al presente capo sono assimilate a quelle degli Istituti di credito fondiario. Esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori della Repubblica, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettante sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali e regionali, ad eccezione della imposta sul bollo, che e' dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche.