Art. 13.

  Le  obbligazioni emesse dagli Istituti di cui al presente capo sono
assimilate  a  quelle  degli Istituti di credito fondiario. Esse sono
ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori della
Repubblica,  sono  esenti  da  qualsiasi tassa, imposta o tributo sul
capitale  e sui frutti spettante sia all'Erario dello Stato, sia agli
enti locali e regionali, ad eccezione della imposta sul bollo, che e'
dovuta  nella  misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse dal
Consorzio di credito per le opere pubbliche.