Art. 14. Per il raggiungimento dei loro fini, gli Istituti di cui al presente capo possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni: a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali; b) sovvenzioni e sconti cambiari; c) sconti o anticipazioni su annualita' dovute dallo Stato, dalle Province, dai Comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe; d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione; e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonche' sconti di buoni ordinari del Tesoro. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, fissera' annualmente i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli Istituti di cui alla presente legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto nel successivo articolo 16, e gli importi massimi, anche precedenti quello di cui all'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.