Art. 14.

  Per  il  raggiungimento  dei  loro  fini,  gli  Istituti  di cui al
presente   capo   possono   compiere,  nei  confronti  delle  imprese
industriali    operanti   nelle   rispettive   zone   di   competenza
territoriale, le seguenti operazioni:
    a)  mutui  ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari
od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;
    b) sovvenzioni e sconti cambiari;
    c) sconti o anticipazioni su annualita' dovute dallo Stato, dalle
Province,  dai Comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base
a regolari deleghe;
    d)    sottoscrizione    di    titoli    obbligazionari   all'atto
dell'emissione;
    e)   riporti   e   anticipazioni   su  titoli  di  Stato,  titoli
obbligazionari, nonche' sconti di buoni ordinari del Tesoro.
  Il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed il risparmio,
sentito  il  Comitato  dei  Ministri  per  il  Mezzogiorno,  fissera'
annualmente  i  criteri  di massima ai quali dovranno uniformarsi gli
Istituti  di  cui  alla  presente  legge,  i  tipi di operazione, che
potranno  avere  durata  superiore  a  quanto disposto nel successivo
articolo  16,  e  gli importi massimi, anche precedenti quello di cui
all'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.