Art. 15.

  A   garanzia   delle  operazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo  precedente,  gli  Istituti  di  cui  al  presente capo
possono   convenire  la  costituzione  di  privilegi  su  impianti  e
macchinari a norma del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1073, e
successive modificazioni.