Art. 2.

  L'Istituto   per  lo  sviluppo  economico  dell'Italia  meridionale
esercita  il  credito  a medio termine a favore delle medie e piccole
imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e
possibilita'  di  lavoro nel territorio di che all'art. 3 della legge
10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.
  L'Istituto  per  lo  sviluppo  economico dell'Italia meridionale ha
sede in Napoli e durata illimitata.