Art. 2. L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilita' di lavoro nel territorio di che all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna. L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli e durata illimitata.