Art. 21. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a prestare agli Istituti di cui al presente capo somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinche' siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalita' dei prestiti stessi. La Cassa e' ugualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.