Art. 21.

  La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a prestare agli Istituti
di cui al presente capo somme provenienti da prestiti esteri che essa
abbia   contratto,   affinche'  siano  utilizzate  in  operazioni  di
finanziamento  aventi  i requisiti e le caratteristiche di quelle che
la  Cassa  dovrebbe  compiere direttamente in relazione alla natura e
alle finalita' dei prestiti stessi.
  La Cassa e' ugualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti
la  esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento, sempre a
valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.