Art. 27.

  I  contratti  di  lavoro  del  personale  degli  Istituti di cui al
presente   capo   saranno  determinati  dai  rispettivi  Consigli  di
amministrazione,  esclusa  l'applicazione di norme eventualmente piu'
favorevoli  o  limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici
in genere.
  Con  il  consenso  delle banche interessate e con deliberazione dei
Consigli  di  amministrazione degli Istituti di cui al presente capo,
possono  essere  comandati  a  prestare  servizio,  presso tali enti,
dipendenti  del  Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di
Sardegna.