Art. 32.

  La  fusione  ha  effetto  dalla data in cui verranno costituiti gli
organi  amministrativi e sindacali del nuovo ente, secondo lo statuto
da  approvarsi  con  decreto  del  Ministro per il tesoro, sentito il
Comitato  interministeriale per il credito ed il risparmio e d'intesa
con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna.