Art. 37.

  A partire dal 1 gennaio 1956, con provvedimento del Ministro per il
tesoro,  sentiti  il  Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio,  e  il  Comitato  dei Ministri per il Mezzogiorno, saranno
annualmente    versati    nei   fondi   speciali   istituiti   presso
l'I.S.V.E.I.M.E.R.   e  l'I.R.F.I.S.,  le  somme  che  si  renderanno
disponibili  dai  fondi di garanzia rispettivamente costituiti presso
le  Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia,  a  termini  dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre
1947, n. 1419.
  A  partire  dalla stessa data, la parte che si rendera' disponibile
del  fondo  di  garanzia  costituito presso la Sezione per il credito
alle  medie  e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro, ai
sensi  dell'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419,
sara'  annualmente  versata  all'Istituto  centrale  per il credito a
medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito)
di  cui  alla  legge 25 luglio 1952, n. 949, per essere utilizzata in
operazioni di impiego in aggiunta al fondo di dotazione dell'Istituto
medesimo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 aprile 1953

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
ZOLI - FANFANI -
ALDISIO - MALVESTITI -
CAMPILLI - VANONI -
CAPPA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI