Art. 37. A partire dal 1 gennaio 1956, con provvedimento del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, saranno annualmente versati nei fondi speciali istituiti presso l'I.S.V.E.I.M.E.R. e l'I.R.F.I.S., le somme che si renderanno disponibili dai fondi di garanzia rispettivamente costituiti presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, a termini dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419. A partire dalla stessa data, la parte che si rendera' disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, sara' annualmente versata all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, per essere utilizzata in operazioni di impiego in aggiunta al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 aprile 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - ZOLI - FANFANI - ALDISIO - MALVESTITI - CAMPILLI - VANONI - CAPPA Visto, il Guardasigilli: ZOLI