Art. 10.

  Sulla  carta  bollata di cui al terzo comma dell'art. 5 non si puo'
scrivere fuori dei margini ne' eccedere il numero delle linee in essa
tracciate.  Ciascuna  linea  non  puo'  contenere piu' di 28 sillabe,
salva  la compensazione tra le sillabe delle varie linee dello stesso
foglio.
  Per  gli atti e scritti riprodotti con la stampa, con la litografia
o con altri analoghi sistemi di riproduzione meccanica e' consentito,
in  deroga  al  disposto  del  precedente  comma,  scrivere fuori dei
margini,  fermo  peraltro  il  divieto  di eccedere le 28 sillabe per
linea e sempreche' non si eccedano le 100 linee per ogni foglio.
  E'  peraltro consentito apporre nei margini del foglio numerazioni,
sottoscrizioni  ed  annotazioni  prescritte  o  consentite da leggi o
regolamenti.