Art. 10. Sulla carta bollata di cui al terzo comma dell'art. 5 non si puo' scrivere fuori dei margini ne' eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Ciascuna linea non puo' contenere piu' di 28 sillabe, salva la compensazione tra le sillabe delle varie linee dello stesso foglio. Per gli atti e scritti riprodotti con la stampa, con la litografia o con altri analoghi sistemi di riproduzione meccanica e' consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 28 sillabe per linea e sempreche' non si eccedano le 100 linee per ogni foglio. E' peraltro consentito apporre nei margini del foglio numerazioni, sottoscrizioni ed annotazioni prescritte o consentite da leggi o regolamenti.