Art. 12. Per gli atti e scritti per i quali la tariffa prevede esclusivamente l'uso di carta bollata e' vietato: 1) di fare uso di carta munita di bollo a punzone o di marche da bollo, salvo il disposto del successivo art. 14. 2) di supplire con qualsiasi modo all'insufficienza della carta bollata, salvo i casi espressamente previsti dal presente decreto.