Art. 12.

  Per   gli   atti   e   scritti  per  i  quali  la  tariffa  prevede
esclusivamente l'uso di carta bollata e' vietato:
    1)  di fare uso di carta munita di bollo a punzone o di marche da
bollo, salvo il disposto del successivo art. 14.
    2)  di  supplire con qualsiasi modo all'insufficienza della carta
bollata, salvo i casi espressamente previsti dal presente decreto.