Art. 13. Per gli atti e scritti soggetti a bollo sin dall'origine, per i quali e' prevista l'applicazione del bollo in modo straordinario, questa deve precedere l'apposizione di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata o in altro modo alterata. Per i registri, repertori, libri e libretti soggetti a bollo sin dall'origine l'applicazione del bollo deve precedere qualsiasi scritturazione. La disposizione del precedente comma non si applica per i titoli azionari ed obbligazionari, definitivi o provvisori, recanti la sottoscrizione a stampa.