Art. 13.

  Per  gli  atti  e  scritti soggetti a bollo sin dall'origine, per i
quali  e'  prevista  l'applicazione  del bollo in modo straordinario,
questa  deve precedere l'apposizione di qualsiasi sottoscrizione, sia
pure  cancellata o in altro modo alterata. Per i registri, repertori,
libri e libretti soggetti a bollo sin dall'origine l'applicazione del
bollo deve precedere qualsiasi scritturazione.
  La  disposizione  del  precedente comma non si applica per i titoli
azionari  ed  obbligazionari,  definitivi  o  provvisori,  recanti la
sottoscrizione a stampa.