Art. 14.

  Per  determinate  categorie  di  atti e scritti posti in essere dal
medesimo  contribuente  il  Ministro  delle finanze, o per sua delega
l'Intendente    di    finanza,    puo'    consentire   su   richiesta
dell'interessato,  che il pagamento della imposta di bollo avvenga in
modo  straordinario  anche nei casi in cui e' previsto esclusivamente
l'uso della carta bollata.
  Tale  autorizzazione  puo'  essere accordata anche dagli Uffici del
registro  quando  trattasi di atti o di categorie di atti provenienti
da pubbliche amministrazioni.