Art. 15. All'apposizione ed all'annullamento delle marche da bollo, se la tariffa non dispone diversamente, provvedono gli Uffici del registro, ovvero gli stessi interessati. L'apposizione del visto per bollo e' eseguita da tutti gli Uffici del registro mentre quella del bollo a punzone e riservata agli Uffici del registro appositamente designati con decreto ministeriale.