Art. 15.

  All'apposizione  ed  all'annullamento  delle marche da bollo, se la
tariffa non dispone diversamente, provvedono gli Uffici del registro,
ovvero gli stessi interessati.
  L'apposizione  del  visto per bollo e' eseguita da tutti gli Uffici
del  registro  mentre  quella  del  bollo  a punzone e riservata agli
Uffici del registro appositamente designati con decreto ministeriale.