Art. 17.

  Per   gli  atti  e  scritti,  pei  quali  la  imposta  puo'  essere
corrisposta  mediante  marche,  l'applicazione e l'annullamento delle
stesse devono farsi sotto l'osservanza delle seguenti norme:
    A) se le marche sono annullate dall'Ufficio del registro, possono
essere  applicate  in  qualunque  parte  del  foglio  e devono essere
annullate mediante il bollo a calendario dell'Ufficio. Nei registri a
madre e figlia le marche devono applicarsi ad ogni bolletta figlia in
prossimita' della linea di separazione dalla bolletta madre, per modo
che  il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta
madre;
    B)  se  le marche vengono annullate dalle parti su atti o scritti
portanti   sottoscrizioni  esse  devono  sempre  applicarsi  in  fine
dell'atto  o  dello  scritto  ed essere annullate mediante almeno una
delle  firme  scritta  ad  inchiostro  o a matita copiativa, parte su
ciascuna  marca  e  parte  sul  foglio.  Se l'atto o scritto non reca
alcuna sottoscrizione le marche possono essere applicate in qualunque
parte  del  foglio  ed  annullate  con  la  sola data scritta, ovvero
impressa  con  la  perforazione,  con  bollo  ad  inchiostro grasso o
copiativo, parte sul foglio e parte sulla marca.
  Per gli atti o scritti composti di piu' fogli ognuno dei quali sia,
secondo  la  tariffa,  soggetto  ad  imposta  le marche devono essere
applicate  in  principio  della  prima pagina di ciascun foglio fatta
eccezione  per  l'ultimo  foglio  sul  quale  le marche devono essere
apposte  in fine dell'atto o dello scritto ed annullate come al comma
precedente.
  Quando l'atto emana da un ufficio statale, regionale, provinciale o
comunale o viene formato davanti ai medesimi le marche possono essere
apposte  su  qualunque  parte del foglio e venire annullate anche con
l'applicazione del bollo d'ufficio senza data.