Art. 17. Per gli atti e scritti, pei quali la imposta puo' essere corrisposta mediante marche, l'applicazione e l'annullamento delle stesse devono farsi sotto l'osservanza delle seguenti norme: A) se le marche sono annullate dall'Ufficio del registro, possono essere applicate in qualunque parte del foglio e devono essere annullate mediante il bollo a calendario dell'Ufficio. Nei registri a madre e figlia le marche devono applicarsi ad ogni bolletta figlia in prossimita' della linea di separazione dalla bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre; B) se le marche vengono annullate dalle parti su atti o scritti portanti sottoscrizioni esse devono sempre applicarsi in fine dell'atto o dello scritto ed essere annullate mediante almeno una delle firme scritta ad inchiostro o a matita copiativa, parte su ciascuna marca e parte sul foglio. Se l'atto o scritto non reca alcuna sottoscrizione le marche possono essere applicate in qualunque parte del foglio ed annullate con la sola data scritta, ovvero impressa con la perforazione, con bollo ad inchiostro grasso o copiativo, parte sul foglio e parte sulla marca. Per gli atti o scritti composti di piu' fogli ognuno dei quali sia, secondo la tariffa, soggetto ad imposta le marche devono essere applicate in principio della prima pagina di ciascun foglio fatta eccezione per l'ultimo foglio sul quale le marche devono essere apposte in fine dell'atto o dello scritto ed annullate come al comma precedente. Quando l'atto emana da un ufficio statale, regionale, provinciale o comunale o viene formato davanti ai medesimi le marche possono essere apposte su qualunque parte del foglio e venire annullate anche con l'applicazione del bollo d'ufficio senza data.