Art. 19.

  E' vietato:
    1)  di  scrivere  sull'impronta  del  bollo a punzone ordinario o
speciale;
    2)  di  scrivere  sulla  marca da bollo, tranne che per eseguirne
l'annullamento nei casi e modi previsti;
    3) di applicare la marca non intiera o composta di parti di una o
diverse   marche,  e  di  applicare  marche  che  portino  tracce  di
precedente uso;
    4)  di  apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso
da quello prescritto.