Art. 19. E' vietato: 1) di scrivere sull'impronta del bollo a punzone ordinario o speciale; 2) di scrivere sulla marca da bollo, tranne che per eseguirne l'annullamento nei casi e modi previsti; 3) di applicare la marca non intiera o composta di parti di una o diverse marche, e di applicare marche che portino tracce di precedente uso; 4) di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto.