Art. 2.

  La  imposta  di  bollo  e'  dovuta  fin dall'origine per gli atti e
scritti  indicati  nella  parte  I  della tariffa e solamente in caso
d'uso, per gli atti indicati nella parte II.
  Agli  effetti  del  presente decreto costituiscono uso degli atti e
scritti, stampe e registri:
    1)  la  presentazione  o  la  produzione  nei procedimenti civili
davanti   l'autorita'   giudiziaria,  ordinaria  o  speciale,  e  nei
procedimenti in sede giurisdizionale amministrativa;
    2)   la   presentazione   all'ufficio   del   registro   per   la
registrazione;
    3) l'inserzione in atti pubblici.
  Degli atti e scritti provenienti dall'estero e che se formati nello
Stato  sarebbero  soggetti  al  bollo  sin  dall'origine,  si fa uso,
oltreche'  nei  casi  suindicati,  quando si presentano ad un ufficio
pubblico od in qualunque modo si fanno valere nello Stato anche tra i
privati.
  Delle  cambiali ed altri effetti di commercio emessi all'estero, si
fa  uso,  oltreche'  nel  casi  di  cui al secondo comma, quando sono
presentati,  consegnati,  trasmessi,  quietanzati, accettati, girati,
sottoscritti per avallo o altrimenti negoziati nello Stato.
  Dei  titoli di rendita, delle azioni, dello obbligazioni e di altri
analoghi  titoli  emessi  da  Stati,  Province  e  Comuni esteri o da
societa'  commerciali  o  da altri enti aventi sede all'estero, si fa
uso,  oltreche'  nei  casi  di  cui  ai comma secondo e terzo, quando
vengono  trasferiti  o negoziati in qualsiasi modo nello Stato ovvero
ne  sia  fatta  enunciazione  in  atti  o scritti pubblici o privati,
eccettuati gli inventari.