Art. 20.

  E'  vietato  di  redigere  sul  medesimo  foglio  bollato,  si  per
originale  come  per  copia, due o piu' atti distinti per i quali sia
previsto esclusivamente l'impiego della carta bollata.
  Il  foglio che ha gia' servito per un atto o scritto, ancorche' non
ne  contenga  che  la  semplice  intitolazione  o principio, non puo'
servire per altro atto.
  In  deroga al divieto di cui al primo comma possono scriversi sullo
stesso  foglio  bollato,  salvo  il  pagamento  dell'imposta  a mezzo
marche:
    a)  le  quietanze non ordinarie per somme a conto o a saldo di un
solo medesimo credito portato da scritture private di obbligazioni e
    per  annualita'  di  ogni  specie,  scritte a piedi del titolo di
    credito;
b) le quietanze non ordinarie, sia, per somme a conto o a saldo
di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o
da  altro provvedimento giudiziale, sia per le relative annualita' di
ogni specie.
  Nei casi in cui, non ricorrendo il divieto sancito dal primo comma,
possono  scriversi  di  seguito  ad  un atto redatto su carta bollata
altri  atti, ciascuno di questi deve essere assoggettato alla imposta
per   esso   prescritta   dalla   tariffa,  fatta  eccezione  per  le
scritturazioni  eseguite  su  registri  soggetti  a bollo per ciascun
foglio.