Art. 20. E' vietato di redigere sul medesimo foglio bollato, si per originale come per copia, due o piu' atti distinti per i quali sia previsto esclusivamente l'impiego della carta bollata. Il foglio che ha gia' servito per un atto o scritto, ancorche' non ne contenga che la semplice intitolazione o principio, non puo' servire per altro atto. In deroga al divieto di cui al primo comma possono scriversi sullo stesso foglio bollato, salvo il pagamento dell'imposta a mezzo marche: a) le quietanze non ordinarie per somme a conto o a saldo di un solo medesimo credito portato da scritture private di obbligazioni e per annualita' di ogni specie, scritte a piedi del titolo di credito; b) le quietanze non ordinarie, sia, per somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale, sia per le relative annualita' di ogni specie. Nei casi in cui, non ricorrendo il divieto sancito dal primo comma, possono scriversi di seguito ad un atto redatto su carta bollata altri atti, ciascuno di questi deve essere assoggettato alla imposta per esso prescritta dalla tariffa, fatta eccezione per le scritturazioni eseguite su registri soggetti a bollo per ciascun foglio.