Art. 21.

  In  deroga al disposto di cui al primo e quarto comma dell'articolo
precedente possono scriversi sul medesimo foglio di carta bollata con
l'osservanza delle norme di cui all'art. 10:
    1)  gli  inventari,  processi  verbali  ed  altri  atti  che sono
compiuti in piu' sedute;
    2) le ratifiche apposte sugli atti cui si riferiscono;
    3)  l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il
mandato;
    4)  le dichiarazioni di conferma e di asseverazione del contenuto
di  un  atto e le dichiarazioni di concordanza coll'originale apposte
ad un documento o ad una copia;
    5)  l'accettazione  della cessione del credito fatta dal debitore
ceduto sull'atto relativo;
    6)    le    annotazioni    relative    ai   mutamenti   ed   alle
controdichiarazioni  nei contratti matrimoniali scritte sui contratti
medesimi e sulle relative copie;
    7)  le  dichiarazioni  di  vedovanza  scritte  sui certificato di
esistenza, in vita;
    8)  i  certificati  di  iscrizione,  trascrizione  ed annotamento
apposti   sulle  note  relative;  il  duplicato  delle  note  per  le
iscrizioni  ipotecarie  e  loro  rinnovazioni scritte sulla copia del
titolo di credito;
    9)   le  copie  delle  iscrizioni,  rinnovazioni  e  trascrizioni
costituenti  un  solo  stato  o  certificato e le relative aggiunte o
variazioni,  anche  se  lo  stato  o certificato concerne piu' di una
persona,  salve  in  questo caso le disposizioni della nota marginale
all'art. 41 lettera a) della tariffa.
    10)  i  certificati  dei  procuratori delle imposte scritti sugli
estratti  catastali  ed  attestanti  la imposta dovuta per i beni ivi
descritti  e  le  dichiarazioni di eseguita voltura catastale apposte
sui documenti in base ai quali la voltura fu eseguita;
    11) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai
registri dei rispettivi uffici, purche' riguardino una sola persona o
piu' persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce
il contenuto degli estratti che si rilasciano:
    12)  i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede
giurisdizionale ed amministrativa e i visti e decreti delle autorita'
superiori  sopra le deliberazioni e gli atti dei Comuni e degli altri
Enti pubblici;
    13)  gli  atti  d'istruzione  delle  cause,  i  certificati  e le
attestazioni  apposte ai medesimi, i referti di notificazioni scritti
a  pie'  dell'atto  notificato  e  del  relativo originale, nonche' i
precetti  apposti  in  calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in
forma  esecutiva,  di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 474 del Codice di
procedura civile.
    14)  l'autenticazione  o  la  legalizzazione  delle firme apposta
sullo  stesso  foglio  che  contiene  le  firme  da  autenticare o da
legalizzare, osservate le norme di cui al primo comma dell'art. 10.