Art. 21. In deroga al disposto di cui al primo e quarto comma dell'articolo precedente possono scriversi sul medesimo foglio di carta bollata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 10: 1) gli inventari, processi verbali ed altri atti che sono compiuti in piu' sedute; 2) le ratifiche apposte sugli atti cui si riferiscono; 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato; 4) le dichiarazioni di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e le dichiarazioni di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia; 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo; 6) le annotazioni relative ai mutamenti ed alle controdichiarazioni nei contratti matrimoniali scritte sui contratti medesimi e sulle relative copie; 7) le dichiarazioni di vedovanza scritte sui certificato di esistenza, in vita; 8) i certificati di iscrizione, trascrizione ed annotamento apposti sulle note relative; il duplicato delle note per le iscrizioni ipotecarie e loro rinnovazioni scritte sulla copia del titolo di credito; 9) le copie delle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte o variazioni, anche se lo stato o certificato concerne piu' di una persona, salve in questo caso le disposizioni della nota marginale all'art. 41 lettera a) della tariffa. 10) i certificati dei procuratori delle imposte scritti sugli estratti catastali ed attestanti la imposta dovuta per i beni ivi descritti e le dichiarazioni di eseguita voltura catastale apposte sui documenti in base ai quali la voltura fu eseguita; 11) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purche' riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano: 12) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale ed amministrativa e i visti e decreti delle autorita' superiori sopra le deliberazioni e gli atti dei Comuni e degli altri Enti pubblici; 13) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, i referti di notificazioni scritti a pie' dell'atto notificato e del relativo originale, nonche' i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva, di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 474 del Codice di procedura civile. 14) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposta sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare, osservate le norme di cui al primo comma dell'art. 10.