Art. 22. Gli Uffici del registro possono autorizzare gli enti morali, gli istituti di credito e le societa' per azioni, a pagare in modo virtuale l'imposta prevista dagli articoli 8 n. 1, 14, 27 e 34 della tariffa. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Ufficio del registro del distretto in cui hanno la sede principale apposita domanda corredata: a) da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, ente o societa' contenente la indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti e dei buoni che potranno essere emessi durante un anno; b) da due fogli portanti la riproduzione dell'impronta a secco o a stampa che dovra' essere applicata agli atti e documenti ammessi al pagamento dell'imposta in modo virtuale. Tale impronta deve contenere l'indicazione dell'istituto, ente o societa' e dell'Ufficio del registro che ha concesso l'autorizzazione nonche' la data di decorrenza dell'autorizzazione stessa. Sulla base della dichiarazione presentata l'Ufficio del registro, ove ritenga di accordare l'autorizzazione, procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta lo istituto, ente o societa' deve entro il successivo mese di gennaio presentare all'Ufficio del registro che ha concesso l'autorizzazione, una dichiarazione contenente, con riferimento all'anno precedente, la precisa indicazione: 1) degli assegni estinti; 2) dei buoni emessi; 3) del numero dei fogli componenti i libretti di conto corrente e di risparmio rilasciati; 4) degli altri documenti emessi, compresi nell'autorizzazione. L'Ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri con i registri e documenti tenuti dall'istituto, ente o societa', procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente conteggiando le differenze a debito o a credito dell'istituto, ente o societa' nella rata trimestrale scadente il 31 marzo, o, occorrendo, in quella successiva. Tale liquidazione, ragguagliata ad anno, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione della imposta per l'anno in corso. L'autorizzazione di cui al presente articolo si intende concessa a tempo indeterminato e puo' essere dall'Amministrazione revocata con atto da notificarsi all'interessato entro il 30 settembre. Qualora l'istituto, ente o societa' intenda rinunziare all'autorizzazione dovra' darne notificazione scritta allo Ufficio del registro competente, presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quarto comma per il periodo dal 10 gennaio al giorno in cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.