Art. 22.

  Gli  Uffici  del  registro possono autorizzare gli enti morali, gli
istituti  di  credito  e  le  societa'  per  azioni, a pagare in modo
virtuale  l'imposta prevista dagli articoli 8 n. 1, 14, 27 e 34 della
tariffa.
  Ai  fini  dell'autorizzazione  di  cui  al  precedente  comma,  gli
interessati debbono presentare all'Ufficio del registro del distretto
in cui hanno la sede principale apposita domanda corredata:
    a)  da  una  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'istituto,  ente  o societa' contenente la indicazione del numero
presuntivo  degli  atti  e  documenti e dei buoni che potranno essere
emessi durante un anno;
    b)  da due fogli portanti la riproduzione dell'impronta a secco o
a stampa che dovra' essere applicata agli atti e documenti ammessi al
pagamento dell'imposta in modo virtuale. Tale impronta deve contenere
l'indicazione  dell'istituto,  ente  o  societa'  e  dell'Ufficio del
registro   che  ha  concesso  l'autorizzazione  nonche'  la  data  di
decorrenza dell'autorizzazione stessa.
  Sulla  base  della dichiarazione presentata l'Ufficio del registro,
ove  ritenga di accordare l'autorizzazione, procede alla liquidazione
provvisoria  dell'imposta  dovuta per il periodo compreso tra la data
di  decorrenza  dell'autorizzazione  e  il  31 dicembre, ripartendone
l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel
detto  periodo  con  scadenza  alla  fine  dei mesi di marzo, giugno,
settembre e dicembre.
  Ai  fini  della  liquidazione  definitiva dell'imposta lo istituto,
ente  o  societa' deve entro il successivo mese di gennaio presentare
all'Ufficio  del  registro  che  ha  concesso  l'autorizzazione,  una
dichiarazione  contenente,  con  riferimento  all'anno precedente, la
precisa indicazione:
    1) degli assegni estinti;
    2) dei buoni emessi;
    3) del numero dei fogli componenti i libretti di conto corrente e
di risparmio rilasciati;
   4) degli altri documenti emessi, compresi nell'autorizzazione.
  L'Ufficio  del  registro,  previ  gli  opportuni  riscontri  con  i
registri  e  documenti tenuti dall'istituto, ente o societa', procede
alla   liquidazione   definitiva   dell'imposta   dovuta  per  l'anno
precedente   conteggiando   le   differenze  a  debito  o  a  credito
dell'istituto,  ente o societa' nella rata trimestrale scadente il 31
marzo, o, occorrendo, in quella successiva.
  Tale  liquidazione,  ragguagliata  ad anno, viene assunta come base
provvisoria per la liquidazione della imposta per l'anno in corso.
  L'autorizzazione  di cui al presente articolo si intende concessa a
tempo  indeterminato  e puo' essere dall'Amministrazione revocata con
atto da notificarsi all'interessato entro il 30 settembre.
  Qualora    l'istituto,   ente   o   societa'   intenda   rinunziare
all'autorizzazione  dovra'  darne  notificazione scritta allo Ufficio
del    registro   competente,   presentando   contemporaneamente   la
dichiarazione di cui al quarto comma per il periodo dal 10 gennaio al
giorno  in  cui  ha  effetto  la  rinunzia. Il pagamento dell'imposta
risultante dalla liquidazione definitiva dovra' essere effettuato nei
venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.