Art. 23. Per determinate categorie di atti o scritti il Ministro delle finanze, o per delegazione di questi l'intendente di finanza, puo' su richiesta degli interessati consentire che il pagamento della imposta anziche' in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale, mediante apposita convenzione, con l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo e di quelle altre modalita' e cautele che in relazione alla natura degli atti e scritti saranno ritenute necessarie.