Art. 23.

  Per  determinate  categorie  di  atti  o  scritti il Ministro delle
finanze, o per delegazione di questi l'intendente di finanza, puo' su
richiesta degli interessati consentire che il pagamento della imposta
anziche'  in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale,
mediante apposita convenzione, con l'osservanza delle norme di cui al
precedente  articolo  e  di  quelle  altre modalita' e cautele che in
relazione   alla   natura  degli  atti  e  scritti  saranno  ritenute
necessarie.