Art. 24.

  Per  la  riscossione  coattiva,  delle imposte di bollo pagabili in
modo  virtuale  e delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria,
si applicano le disposizioni della legge del registro salvo quanto e'
disposto  dall'art.  45,  numeri 2, 3 e 4 dell'annessa tariffa per le
sentenze e decreti penali.