Art. 24. Per la riscossione coattiva, delle imposte di bollo pagabili in modo virtuale e delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, si applicano le disposizioni della legge del registro salvo quanto e' disposto dall'art. 45, numeri 2, 3 e 4 dell'annessa tariffa per le sentenze e decreti penali.