Art. 25. Nelle cause e nei procedimenti innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali nei quali siano interessati amministrazioni dello Stato, enti parificati per legge, nei rapporti tributari, alle amministrazioni stesse, ovvero persone od enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, gli atti, scritti e documenti formati o prodotti nell'interesse delle amministrazioni, degli enti e delle persone suddette, nonche' le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice emessi ad istanza dei medesimi o d'ufficio o nel loro interesse possono scriversi in carta libera, con le limitazioni di cui agli articoli 10 e 20 e salva la prenotazione a debito delle imposte di bollo. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procedimenti esecutivi. Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.