Art. 25.

  Nelle  cause  e  nei procedimenti innanzi all'autorita' giudiziaria
ordinaria  e  alle giurisdizioni speciali nei quali siano interessati
amministrazioni  dello Stato, enti parificati per legge, nei rapporti
tributari,  alle  amministrazioni  stesse,  ovvero  persone  od  enti
ammessi  al  beneficio  del  gratuito patrocinio, gli atti, scritti e
documenti  formati  o  prodotti nell'interesse delle amministrazioni,
degli  enti e delle persone suddette, nonche' le sentenze e gli altri
provvedimenti  del giudice emessi ad istanza dei medesimi o d'ufficio
o  nel  loro  interesse  possono  scriversi  in  carta libera, con le
limitazioni  di  cui  agli articoli 10 e 20 e salva la prenotazione a
debito delle imposte di bollo.
  La  disposizione  di  cui  al  precedente comma si applica anche ai
procedimenti esecutivi.
  Nella   procedura   di  fallimento  si  osservano  le  disposizioni
dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.