Art. 27.

  Tutti gli atti e scritti di qualunque specie che non siano comunque
in regola con le prescrizioni del presente decreto non possono essere
presentati  in giudizio o a qualsiasi pubblico ufficio fino a che non
siano stati regolarizzati.
  La  cambiale  ed  il vaglia cambiario, compresi quelli a vista ed a
certo  tempo  vista, nonche' l'assegno bancario non hanno la qualita'
di  titoli  esecutivi  se  non  siano  stati regolarmente bollati sin
dall'origine  o nel tempo prescritto dalla legge o, qualora si tratti
di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.
  Il  portatore  o  possessore non puo' esercitare i diritti cambiari
inerenti  al  titolo  se  non  abbia  corrisposto la imposta di bollo
dovuta  e pagato la relativa pena pecuniaria, salvo il disposto della
nota all'art. 8 della tariffa.
  La   inefficacia   come  titolo  esecutivo  dev'essere  rilevata  e
pronunciata dai giudici anche d'ufficio.