Art. 27. Tutti gli atti e scritti di qualunque specie che non siano comunque in regola con le prescrizioni del presente decreto non possono essere presentati in giudizio o a qualsiasi pubblico ufficio fino a che non siano stati regolarizzati. La cambiale ed il vaglia cambiario, compresi quelli a vista ed a certo tempo vista, nonche' l'assegno bancario non hanno la qualita' di titoli esecutivi se non siano stati regolarmente bollati sin dall'origine o nel tempo prescritto dalla legge o, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso. Il portatore o possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la imposta di bollo dovuta e pagato la relativa pena pecuniaria, salvo il disposto della nota all'art. 8 della tariffa. La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.