Art. 28.

  E'  fatto  divieto  ai magistrati dell'ordine giudiziario e di ogni
altra  giurisdizione,  ai  loro  ausiliari,  ai  funzionari  ed  agli
impiegati dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, ai
segretari  delle  commissioni e dei collegi amministrativi in genere,
ai pubblici ufficiali ed agli arbitri, di emettere provvedimenti o di
procedere  ad atti delle loro rispettive funzioni sulla presentazione
o  in  relazione ad atti e scritti, libri e registri che non siano in
regola con le prescrizioni del presente decreto.
  In  caso  di  giustificata  necessita'  ed  urgenza il giudice puo'
unicamente  assicurare  le  cose esposte a sottrazione o deperimento,
senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria
l'atto,  scritto  o  registro  non  in regola con le disposizioni del
presente  decreto,  per  darne  pronta  comunicazione all'Ufficio del
registro.
  In  tutti  gli  altri  casi  i funzionari delle cancellerie e delle
segreterie  giudiziarie  ed,  in  genere,  qualsiasi  ausiliario  del
magistrato,  nonche'  i funzionari dell'ordine amministrativo, devono
denunziare  agli  Uffici  del registro le infrazioni commesse per gli
atti che loro vengono presentati e trasmettere agli Uffici medesimi i
detti atti e scritti.
  E'  pure  vietato  ai  notai, agli avvocati e procuratori legali ed
agli  agenti  di  cambio  trascrivere  o  menzionare nei loro atti di
ufficio  gli  atti  e  i  documenti  che  non  siano in regola con le
prescrizioni  del  presente  decreto  e  i  titoli  esteri  senza  la
indicazione  della  imposta pagata e dell'Ufficio del registro che ha
ricevuto il pagamento.
  Le  disposizioni  proibitive di questo articolo non si applicano ai
procedimenti  penali  ed alla materiale descrizione negli inventari o
in  altri  atti  conservativi  di atti o scritti non in regola con le
prescrizioni del presente decreto salva la trasmissione degli atti e
  scritti   all'Ufficio   del   registro   per  l'accertamento  della
  infrazione.
Per l'assegno bancario che risulti irregolare di bollo per mancanza
od  indisponibilita'  di  fondi presso il trattario si puo' procedere
alla  redazione  del  protesto, fermo restando il disposto della nota
dell'art. 8 della tariffa.