Art. 29. I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali devono, negli atti di protesto delle cambiali e degli altri effetti di commercio, fare menzione dell'ammontare della imposta di bollo pagata per i detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.