Art. 29.

  I  notai,  gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali devono,
negli  atti  di  protesto  delle  cambiali  e  degli altri effetti di
commercio, fare menzione dell'ammontare della imposta di bollo pagata
per i detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o
di  visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato
le marche od apposto il visto e la relativa data.