Art. 3.

  Le imposte di bollo sono fisse, graduali e proporzionali.
  La imposta fissa colpisce in unica misura gli atti e scritti di una
determinata  specie  con  riguardo soltanto alla natura di essi ed e'
dovuta di regola per ciascun foglio.
  La  imposta graduale e' stabilita in una misura che varia secondo i
gradi di una scala riferita al valore o ad altri elementi connaturali
all'atto o scritto ovvero alle dimensioni della carta.
  La  imposta  proporzionale e' ragguagliata con percentuale costante
al valore rappresentato dall'oggetto imponibile.