Art. 3. Le imposte di bollo sono fisse, graduali e proporzionali. La imposta fissa colpisce in unica misura gli atti e scritti di una determinata specie con riguardo soltanto alla natura di essi ed e' dovuta di regola per ciascun foglio. La imposta graduale e' stabilita in una misura che varia secondo i gradi di una scala riferita al valore o ad altri elementi connaturali all'atto o scritto ovvero alle dimensioni della carta. La imposta proporzionale e' ragguagliata con percentuale costante al valore rappresentato dall'oggetto imponibile.