Art. 30.

  I   ricorsi   in   via   amministrativa  sulle  questioni  relative
all'applicazione  delle  imposte  e  sopratasse previste dal presente
decreto   sono  decisi  dalle  Intendenze  di  Finanza.  Contro  tali
decisioni,  se  l'ammontare  controverso  delle  imposte e sopratasse
superi  L.  50.000, e' ammesso ricorso al Ministero delle Finanze nel
termine di trenta giorni dalla loro notificazione.
  Il ricorso avanti l'autorita' giudiziaria contro le dette decisioni
non potra' essere proposto decorsi sei mesi dalla notificazione della
decisione  dell'Intendenza  o, ove sia stato proposto tempestivamente
ricorso  al  Ministero,  dalla  notifica  della  decisione  di questo
ultimo.
  Contro  le  decisioni  del  Ministero  e  quelle  definitive  delle
Intendenze di Finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di
fatto  o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'articolo 395, nn. 2
e 3 del Codice di procedura civile.
  Il  ricorso  deve  essere  proposto  nel termine di sessanta giorni
decorrenti  rispettivamente  dalla  notificazione  della  decisione o
dalla  data  in  cui  e'  stata  scoperta la falsita' o recuperato il
documento.