Art. 31.

  Quando  l'azione  giudiziaria  sia  promossa  senza  che  sia stato
presentato  ricorso in via amministrativa o prima che siano trascorsi
novanta  giorni  dalla presentazione di questo, l'Amministrazione non
puo'  essere  condannata  al  rimborso delle spese di lite neanche in
caso di soccombenza.