Art. 32.

  Non  costituisce  violazione  del presente decreto la mancanza o la
insufficienza  del  bollo  quando risulti provato che l'una o l'altra
siano state causate esclusivamente dalla impossibilita' di procurarsi
la  carta  bollata  o  le  marche  da  bollo necessarie, purche' tale
circostanza  sia  fatta risultare dal contesto dell'atto e questo sia
presentato per la regolarizzazione all'Ufficio del registro entro tre
giorni  da  quello  in  cui  e'  cessata  la  impossibilita' indicata
nell'atto stesso.