Art. 32. Non costituisce violazione del presente decreto la mancanza o la insufficienza del bollo quando risulti provato che l'una o l'altra siano state causate esclusivamente dalla impossibilita' di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie, purche' tale circostanza sia fatta risultare dal contesto dell'atto e questo sia presentato per la regolarizzazione all'Ufficio del registro entro tre giorni da quello in cui e' cessata la impossibilita' indicata nell'atto stesso.