Art. 33.

  Sono obbligati solidalmente per le violazioni del presente decreto:
    1) Tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o
negoziano  atti, scritti, cambiali ed altri titoli negoziabili non in
regola con le disposizioni dei presente decreto ovvero li trascrivono
o enunciano in altri atti o scritti.
    2)  Tutti  coloro  che  fanno  uso,  ai  sensi dell'art. 2, di un
documento  o  di  uno  scritto  non soggetto a bollo fin dall'origine
senza prima farlo munire del bollo prescritto.
  Le persone indicate nell'art. 28 ove non osservino gli obblighi o i
divieti  ad  essi  imposti  dal  medesimo  articolo sono solidalmente
responsabili  con  le  parti  per  le  violazioni  relative ad atti o
scritti ad esse presentati nell'esercizio delle loro funzioni.
  Fatta  eccezione  per le cambiali e gli altri effetti di commercio,
per  i  quali resta fermo il disposto dell'articolo 27 comma secondo,
terzo  e quarto del presente decreto, la parte a cui viene rimesso un
atto  o  scritto  non  in  regola  con  le  disposizioni del presente
decreto,  alla  formazione del quale non abbia partecipato, e' esente
da qualsiasi responsabilita' inerente alle violazioni commesse quando
entro   quindici  giorni  dalla  data  del  ricevimento  lo  presenti
all'Ufficio   del  registro  per  la  regolarizzazione  col  semplice
pagamento della imposta.
  In  tal  caso  il  procuratore  del  Registro accerta la violazione
soltanto nei confronti dei trasgressori.