Art. 33. Sono obbligati solidalmente per le violazioni del presente decreto: 1) Tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, scritti, cambiali ed altri titoli negoziabili non in regola con le disposizioni dei presente decreto ovvero li trascrivono o enunciano in altri atti o scritti. 2) Tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un documento o di uno scritto non soggetto a bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. Le persone indicate nell'art. 28 ove non osservino gli obblighi o i divieti ad essi imposti dal medesimo articolo sono solidalmente responsabili con le parti per le violazioni relative ad atti o scritti ad esse presentati nell'esercizio delle loro funzioni. Fatta eccezione per le cambiali e gli altri effetti di commercio, per i quali resta fermo il disposto dell'articolo 27 comma secondo, terzo e quarto del presente decreto, la parte a cui viene rimesso un atto o scritto non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' inerente alle violazioni commesse quando entro quindici giorni dalla data del ricevimento lo presenti all'Ufficio del registro per la regolarizzazione col semplice pagamento della imposta. In tal caso il procuratore del Registro accerta la violazione soltanto nei confronti dei trasgressori.