Art. 34.

  Per    gli   atti   di   ogni   specie   formati   dai   funzionari
dell'Amministrazione finanziaria nell'esercizio delle loro funzioni e
dai  Conservatori  dei  registri  immobiliari le sanzioni incorse per
violazioni  al  presente  decreto  si applicano soltanto a carico del
funzionario  che  ha  formato  l'atto.  Ove alla formazione dell'atto
abbiano   partecipato   piu'   funzionari  questi  sono  solidalmente
responsabili.