Art. 36. Chiunque rediga atti e scritti, pei quali e' dovuta la imposta sin dall'origine, senza il pagamento dell'imposta o con pagamento d'imposta insufficiente, e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 1000 a L. 10.000 per ciascun atto. La stessa pena si applica a carico di coloro che facciano uso, senza aver prima pagato la relativa imposta, di atti e scritti non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto. Per le trasgressioni relative alle cambiali ed altri effetti di commercio, nonche' agli atti e documenti soggetti a imposta di quietanza, la pena pecuniaria e' da cinquanta a cento volte la imposta non pagata col minimo di lire 300.