Art. 36.

  Chiunque  rediga atti e scritti, pei quali e' dovuta la imposta sin
dall'origine,   senza  il  pagamento  dell'imposta  o  con  pagamento
d'imposta  insufficiente, e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 1000
a L. 10.000 per ciascun atto.
  La  stessa  pena  si  applica  a carico di coloro che facciano uso,
senza  aver  prima  pagato la relativa imposta, di atti e scritti non
soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto.
  Per  le  trasgressioni  relative  alle cambiali ed altri effetti di
commercio,  nonche'  agli  atti  e  documenti  soggetti  a imposta di
quietanza,  la  pena  pecuniaria  e'  da  cinquanta  a cento volte la
imposta non pagata col minimo di lire 300.