Art. 37.

  Nei  casi  in  cui sia consentito il pagamento dell'imposta in modo
virtuale si applicano:
    a)  per la omessa o tardiva denuncia, una sopratassa uguale a sei
decimi della imposta;
    b)  per  la infedele denuncia, una sopratassa uguale a sei quinti
della imposta evasa;
    c)  per  il  pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla
scadenza, una sopratassa pari al 12% della imposta.
  Le  stesse  disposizioni si applicano per le trasgressioni relative
alle  imposte  che, in base alla tariffa, si corrispondono unicamente
in modo virtuale in base a denuncia.
  Le  sopratasse  di  cui  ai precedenti comma, eccettuata quella per
infedele  denuncia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora
il pagamento abbia luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del
termine.