Art. 37. Nei casi in cui sia consentito il pagamento dell'imposta in modo virtuale si applicano: a) per la omessa o tardiva denuncia, una sopratassa uguale a sei decimi della imposta; b) per la infedele denuncia, una sopratassa uguale a sei quinti della imposta evasa; c) per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza, una sopratassa pari al 12% della imposta. Le stesse disposizioni si applicano per le trasgressioni relative alle imposte che, in base alla tariffa, si corrispondono unicamente in modo virtuale in base a denuncia. Le sopratasse di cui ai precedenti comma, eccettuata quella per infedele denuncia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine.