Art. 39. Per gli atti e scritti in violazione al bollo, oltre le sopratasse e le pene pecuniarie previste negli articoli precedenti, e' sempre dovuta l'imposta di bollo non corrisposta o il supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione. La regolarizzazione degli atti e scritti non conformi alle disposizioni del presente decreto e' eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro, i quali annotano sul documento regolarizzato l'importo della pena pecuniaria riscossa.