Art. 39.

  Per  gli atti e scritti in violazione al bollo, oltre le sopratasse
e  le  pene  pecuniarie previste negli articoli precedenti, e' sempre
dovuta  l'imposta  di  bollo non corrisposta o il supplemento di essa
nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.
  La   regolarizzazione  degli  atti  e  scritti  non  conformi  alle
disposizioni  del  presente  decreto e' eseguita esclusivamente dagli
Uffici  del  registro,  i  quali annotano sul documento regolarizzato
l'importo della pena pecuniaria riscossa.