Art. 4.

  La  imposta di bollo si corrisponde, secondo la indicazione apposta
per le singole voci nella tariffa, in tre modi:
    1)  in  modo  ordinario:  mediante  impiego  dell'apposita  carta
filigranata e bollata di cui all'art. 5;
    2) in modo straordinario:
      a) mediante applicazione di marche da bollo;
      b) mediante applicazione di visto per bollo;
      c) mediante applicazione di bollo a punzone;
    3) in modo virtuale: senza materiale apposizione di bollo o visto
per bollo, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o
ad altri uffici debitamente autorizzati.