Art. 4. La imposta di bollo si corrisponde, secondo la indicazione apposta per le singole voci nella tariffa, in tre modi: 1) in modo ordinario: mediante impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 5; 2) in modo straordinario: a) mediante applicazione di marche da bollo; b) mediante applicazione di visto per bollo; c) mediante applicazione di bollo a punzone; 3) in modo virtuale: senza materiale apposizione di bollo o visto per bollo, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici debitamente autorizzati.