Art. 40.

  Nei  casi  di falsificazione, di contraffazione e di alterazione di
valori  bollati,  di  bollo  a punzone o di attestazioni di pagamento
delle  imposte  di bollo in modo virtuale, oltre le sanzioni previste
dal   Codice  penale,  sono  applicabili  le  pene  pecuniarie  e  le
sopratasse  stabilite  dal  presente decreto per il mancato pagamento
della imposta se questa sia dovuta.
  Le  pene  stabilite  dall'art.  466  del Codice penale si applicano
anche  a  chi  detiene  per  lo  smercio  ovvero  usa o smercia carta
bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati.
  La  norma  del  primo comma si applica anche nella ipotesi prevista
dal   precedente   comma  quando  nella  sentenza  sia  accertato  il
precedente uso di un valore di bollo.