Art 42.

  Agli  effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n.
4,  l'accertamento  delle  violazioni  al  presente decreto, anche se
costituenti  reato,  e' altresi' demandato ai funzionari ed impiegati
della  Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli
affari  e  degli  Uffici  da  questa dipendenti, all'uopo designati e
muniti  di speciale tessera di riconoscimento, nonche', limitatamente
agli  accertamenti  compiuti  nella  sede  degli  uffici  predetti da
qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
  Tutti   coloro   che  a  norma  delle  disposizioni  legislative  o
regolamentari  sono  obbligati  a tenere libri o registri bollati o a
conservare atti soggetti a bollo e le persone indicate negli articoli
28  e  29 sono tenuti ad esibire ai funzionari ed impiegati di cui al
precedente comma id agli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria
i  libri,  i  registri,  gli  atti  e scritti che attengono alla loro
attivita' o funzione.
  L'obbligo  di  cui  al  precedente comma non si estende agli atti o
scritti  di  cui siano in possesso le persone indicate negli articoli
351  e  352  del  Codice  di procedura penale, sempre che tali atti o
scritti  si riferiscano a materie in ordine alle quali, a termine dei
citati  articoli, le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal
testimoniare.
  I  notai  peraltro  sono  in  ogni  caso tenuti ad esibire gli atti
pubblici  e le scritture private autenticate, ad eccezione degli atti
di  ricevimento  dei  testamenti  segreti  e  dei processi verbali di
deposito dei testamenti olografi.
  I  funzionari  e  gli  impiegati  di cui al primo comma nonche' gli
ufficiali ed agenti della polizia tributaria sono tenuti ad osservare
il  segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da
essi esaminati nell'esercizio delle loro funzioni.