Art 42. Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni al presente decreto, anche se costituenti reato, e' altresi' demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e degli Uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi. Tutti coloro che a norma delle disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere libri o registri bollati o a conservare atti soggetti a bollo e le persone indicate negli articoli 28 e 29 sono tenuti ad esibire ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma id agli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria i libri, i registri, gli atti e scritti che attengono alla loro attivita' o funzione. L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o scritti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale, sempre che tali atti o scritti si riferiscano a materie in ordine alle quali, a termine dei citati articoli, le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare. I notai peraltro sono in ogni caso tenuti ad esibire gli atti pubblici e le scritture private autenticate, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi. I funzionari e gli impiegati di cui al primo comma nonche' gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle loro funzioni.